IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive  modificazioni,  recante  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  gennaio  1980,
n.  197  «Norme  di  attuazione  dello  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione
in materia di igiene e sanita' approvate con decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474», e in particolare, l'articolo
7; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri della salute, dell'interno, dell'economia e delle finanze  e
per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
                       26 gennaio 1980, n. 197 
 
  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e'  aggiunto  il  seguente:
«In ragione delle  specificita'  territoriali  e  linguistiche  della
provincia di Bolzano e al fine di garantire il  diritto  alla  tutela
della salute, la continuita' dell'assistenza sanitaria  e  i  livelli
essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria  dell'Alto  Adige  puo'
prorogare,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili   a
legislazione vigente, per un periodo massimo di due anni, i contratti
di lavoro a tempo determinato, in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, del personale medico che  sia  in
possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca
corrispondente almeno al livello di competenza B1 del  Quadro  comune
europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue  o   una
certificazione    linguistica    equipollente,    onde     consentire
l'acquisizione da parte  del  predetto  personale  dell'attestato  di
conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente al  livello
di competenza C1 del Quadro comune  europeo  di  riferimento  per  la
conoscenza delle lingue  ovvero  di  una  certificazione  linguistica
equipollente.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gelmini,  Ministro  per  gli   affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio
          1980, n. 197, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto
          speciale   per   il   Trentino-Alto    Adige    concernenti
          integrazioni alle norme di attuazione in materia di  igiene
          e  sanita'  approvate  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 marzo 1975,  n.  474»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1980, n. 141. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          1975 n. 474 recante «Norme di attuazione dello statuto  per
          la regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  igiene  e
          sanita'»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   20
          settembre 1975, n. 252. 
              - Si riporta di seguito il testo  dell'articolo  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n.
          197, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 7.  -  Per  assicurare  una  completa  assistenza
          sanitaria  ai  cittadini  nel   rispetto   delle   relative
          caratteristiche etnico-linguistiche, la provincia  autonoma
          di Bolzano individua  nel  piano  sanitario  provinciale  i
          servizi sanitari ospedalieri ed extra ospedalieri che,  non
          potendo essere assicurati dal  servizio  sanitario  locale,
          possono essere espletati in base  ad  apposite  convenzioni
          stipulate  dalla  provincia   con   i   competenti   organi
          austriaci, da cliniche universitarie  e  ospedali  pubblici
          austriaci in ragione  delle  loro  specifiche  finalita'  e
          delle caratteristiche tecniche e specialistiche. 
              Con la legge provinciale prevista dall'art. 25,  ultimo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono  anche
          disciplinati i casi in cui e' ammessa  l'assistenza  presso
          le strutture sanitarie di cui al comma precedente. 
              In   ragione   delle   specificita'   territoriali    e
          linguistiche della  provincia  di  Bolzano  e  al  fine  di
          garantire  il  diritto  alla  tutela   della   salute,   la
          continuita'   dell'assistenza   sanitaria   e   i   livelli
          essenziali di  assistenza,  l'Azienda  sanitaria  dell'Alto
          Adige puo' prorogare, nei limiti delle risorse  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, per un periodo  massimo
          di due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato,  in
          corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, del personale  medico  che  sia  in  possesso
          dell'attestato  di  conoscenza  della  lingua  italiana   e
          tedesca corrispondente almeno al livello di  competenza  B1
          del Quadro comune europeo di riferimento per la  conoscenza
          delle lingue o una certificazione linguistica equipollente,
          onde  consentire  l'acquisizione  da  parte  del   predetto
          personale  dell'attestato  di   conoscenza   della   lingua
          italiana e tedesca corrispondente al livello di  competenza
          C1  del  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per   la
          conoscenza  delle  lingue  ovvero  di  una   certificazione
          linguistica equipollente.». 
              - Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  agosto   1972,   n.   670,   recante
          «Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
          e' il seguente: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n.  197,  come
          modificato dal presente decreto, si rimanda nelle note alle
          premesse.